Accesso civico
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:
- accesso civico “semplice”, previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, avente ad oggetto “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare, ed esercitabile da “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione;
- accesso civico “generalizzato”, introdotto dal d.lgs. n. 97 del 2016 avente ad oggetto dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. La legittimazione è riconosciuta a “chiunque”, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione
ACCESSO DOCUMENTALE (ex Legge 241/90)
La richiesta può provenire solo da un soggetto che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso
Attraverso il servizio online "Istanze Online" raggiungibile al seguente link: Servizio Istanze Online
è possibile inoltrare richiesta di accesso civico semplice, generalizzato o documentale
MODULI:
Modulo richiesta accesso civico – formato docx
Modulo richiesta accesso civico generalizzato – formato docx
Modulo richiesta riesame - formato docx
Per consultare le informazioni di questa sezione selezionare nel menù a destra l'argomento specifico.
Scegli le newsletter preferite e iscriviti